Prot. 7010 San Marco in Lamis, 30/09/2024
Oggetto: Prescrizioni per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. in indirizzo, si notificano le prescrizioni per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’Istituto.
La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
- APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – La presente circolare disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’I.I.S. “P. Giannone” in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:
- 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013;
- 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n° 584 dell’11.11.1975.
- NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO – È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.
- DESTINATARI – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
- LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – E’ stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto.
- SIGARETTE ELETTRONICHE – È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto.
- DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA – E’ del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico;
- SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).
Sono nominati responsabili preposti incaricati al controllo dell’applicazione del divieto del fumo i proff. Coco Matteo, Ruggieri Michele, Motta Giuseppe, Del Giudice Pierluigi, Leggieri Loredana Bonfitto Carla per la sede centrale e le proff.sse Longo Antonietta e Tancredi Felicia e per la sede di via della Repubblica e restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale
gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.
E’ compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto:
- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. individuare l’ammenda da comminare: da € 27,50 a € 275,00;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
- i soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.
- PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO –
- Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all’accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità.
- I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l’avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.
- Qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
SANZIONI – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.
- L’infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all’art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
- Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l’ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.
Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto;
si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Costanzo CASCAVILLA)
da Fgis021009-psc