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Circolare 26

OBBLIGO di ISTRUZIONE – LEGGE 13 novembre 2023, n. 159

Circolare n. 26/25: OBBLIGO di ISTRUZIONE - LEGGE 13 novembre 2023, n. 159

Utente FGIS021009-psc

da Fgis021009-psc

Prot. n. 7594                                  San Marco in Lamis, 16/10/2024

OGGETTO: OBBLIGO di ISTRUZIONE – LEGGE 13 novembre 2023, n. 159

Com’è noto la Legge 13 novembre 2023, n. 159 avente per oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge   15 settembre 2023, n.  123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, introduce disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione. Il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”.

La novità principale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte del minore. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

NORMATIVA VIGENTE

La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:

mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall’art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell’art. 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 114 comma 2 del T.U.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione invitandolo a ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, previamente ammonito:

– non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

– o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione.

Ai sensi dell’art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all’istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.

ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall’art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:

– coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

– ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.

Data l’importanza della tematica e delle responsabilità connesse all’effettivo adempimento dell’obbligo di istruzione, si confida nella massima tempestività delle segnalazioni degli inadempienti da parte dei Coordinatori dei Consigli di Classe e dell’Ufficio Alunni nonché nella collaborazione delle famiglie, alle quali è indirizzata la presente nota, ai fini degli assolvimenti previsti dai richiamati disposti normativi.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Costanzo Cascavilla)