Prot. n. 1422 San Marco in Lamis, 17/02/2024
OGGETTO: MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI BREVI DOCENTI.
L’art. 16 del C.C.N.L dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d’insegnamento.
I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (esempio se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio;
il recupero è regolato da una norma contrattuale contenuta nell’art. 16 comma 3 del C.C.N.L. scuola;
in questa norma è scritto: “il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
E’ importante sapere che c’è l’obbligo contrattuale che impone, per il recupero di queste ore, la priorità di svolgerle nella stessa classe dove non sono state effettuate per effetto della fruizione dello stesso permesso breve, in modo da recuperare sul piano didattico le ore perse.
Un’altra norma contrattuale che attiene al recupero delle ore fruite per il permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.( art. 16 comma 4 del CCNL).
Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimante rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.
MODALITA’ DI RICHIESTA
I permessi brevi dovranno essere preventivamente richiesti compilando il form sul registro elettronico e inoltrati alla segreteria. Successivamente, il docente dovrà recarsi c/o l’Ufficio Personale e sottoscrivere l’impegno di recuperare le ore richieste anche nel giorno libero ed oltre le 18 ore dell’attività di insegnamento.
Per poter fruire del permesso breve bisogna preventivamente rispettare la suddetta modalità di richiesta e acquisire il visto di approvazione da parte del Dirigente Scolastico.
Senza il predetto visto autorizzativo l’assenza sarà considerata arbitraria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Costanzo Cascavilla)
da Fgis021009-psc