Prot. n. 4926 San Marco in Lamis, 05/06/2024
Visti gli artt. 12 e 13 dell’O.M. n. 55 del 22 marzo 2024 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024
Si informano i lavoratori in indirizzo che il personale utilizzabile per l’eventuale sostituzione dei componenti delle commissioni deve essere individuato, in ordine di priorità:
- individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
- individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
- individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare l’incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
- individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare l’incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
- nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
- docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
- docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
- docente cui affidare l’incarico di supplenza per la durata degli Esami di Stato
Si ricorda che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.
Pertanto il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024 ed evitare di allontanarsi dalla sede di servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Costanzo CASCAVILLA)
da Fgis021009-psc